Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









Legge 23/12/1996 n. 662

a) non abbiano realizzato un volume d'affari superiore a 30 milioni di lire per le attività di prestazioni di servizi e superiore a 50 milioni di lire negli altri casi; a tal fine si tiene conto anche dei corrispettivi e dei compensi delle operazioni non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, effettuate, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, nel periodo di imposta e, per i contribuenti che esercitano contempora- neamente attività di cessioni di beni e di prestazioni di servizi, si fa riferimento all'attività prevalentemente esercitata;

b) non abbiano effettuato acquisti per un ammontare, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a 35 milioni di lire se l'attività esercitata é la rivendita, ovvero a 20 milioni di lire negli altri casi;

c) non abbiano utilizzato beni strumentali di costo complessivo al netto degli ammortamenti superiore a 50 milioni di lire;

d) non abbiano corrisposto, a dipendenti o altri collaboratori stabili, compensi complessivi, tenendo conto anche dei contributi previdenziali ed assistenziali, superiori al 70 per cento del volume d'affari di cui alla lettera a).

166. Fermi restando, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, le persone fisiche esercenti imprese, arti o professioni di cui al comma 165 possono:

a) annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate o, in mancanza del relativo obbligo, effettuate in ciascun mese, con riferimento a tale mese, entro il giorno 15 del mese successivo, nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Entro la stessa data e secondo le stesse modalità devono essere annotati i compensi ed i corrispettivi delle operazioni non rilevanti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, il valore delle eventuali rimanenze;

b) annotare entro il termine previsto per le liquidazioni trimestrali dell'imposta sul valore aggiunto l'importo complessivo imponibile mensile o trimestrale degli acquisti e delle importazioni, indicando la relativa imposta, nel registro di cui all'articolo 25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 o nel prospetto di cui alla lettera a); la documentazione degli acquisti oggetto dell'attività propria dell'impresa, arte o professione, dovrà essere comunque richiesta e conservata ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

c) conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, la documentazione degli altri costi di cui si intenda effettuare la deduzione ai fini delle imposte sui redditi.

167. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le caratteristiche dei prospetti in cui effettuare le annotazioni di cui al comma 166 e in cui indicare i dati relativi alle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto.

168. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa, arti o professioni possono avvalersi delle disposizioni dei commi 165 e 166 qualora attestino, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, di presumere di non superare nel corso dell'anno i limiti di cui al comma 165.

169. Qualora uno dei requisiti di cui al comma 165 risulti eccedente in misura non superiore al 50 per cento rispetto a quelli ivi indicati, si applica, in luogo delle sanzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 5 milioni; la sanzione non si applica se le difformità risultano prive di rilevanza.

170. Con regolamento emanato ai sensi della legge 23 agosto 1988 n. 400, le disposizioni di cui ai commi da 165 a 169 potranno essere modificate o integrate, anche per particolari categorie di soggetti, per tener conto di specifici aspetti dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi e dovranno comunque essere adeguate alla progressiva applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, e successive modificazioni.

171. Le persone fisiche, esercenti imprese ovvero arti o professioni, applicano l'imposta sul valore aggiunto e le imposte sui redditi secondo le disposizioni dei commi da 172 a 184 se nell'anno solare precedente:

a) non hanno realizzato un volume d'affari superiore a 20 milioni di lire; a tal fine si tiene conto anche dei corrispettivi e dei compensi, non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, percepiti nell'esercizio;

b) non hanno utilizzato beni strumentali di costo complessivo al netto degli ammortamenti superiore a lire 20 milioni;

c) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;

d) non hanno corrisposto, a dipendenti o altri collaboratori stabili, com pensi complessivi, tenendo conto anche dei contributi previdenziali ed assistenziali, superiori al 70 per cento del volume d'affari di cui alla lettera a).

172. Gli adempimenti documentali e contabili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, ed al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, sono semplificati e consistono nell'obbligo:

a) di emettere fattura, per le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, solo su richiesta del cliente;

b) di conservare le fatture ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600;

c) di annotare, entro il giorno 15 di ogni mese, nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in un prospetto, che tiene luogo degli stessi, con forme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, l'ammontare complessivo distinto per aliquota delle operazioni effettuate nel mese precedente; entro la stessa data e secondo le stesse modalità devono essere annotati distintamente gli altri compensi e corrispettivi percepiti, non rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

d) di richiedere e conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, la documentazione degli acquisti oggetto dell'attività propria dell'impresa, arte o professione;

e) di presentare un modello di pagamento, approvato con decreto del Ministro delle finanze, indicante il volume d'affari, il codice di attività e le ulteriori informazioni riportate nel modello, ivi incluse quelle sulle caratteristiche dell'attività svolta, anche ai fini dell'applicazione degli studi di settore; tale modello tiene luogo della dichiarazione annuale prevista ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

f) di rilasciare, se prescritta, la certificazione dei corrispettivi.

173. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 171 l'imposta sul valore aggiunto, eccetto che per le attività di cui agli articoli 34, 74 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, per le quali rimane ferma la relativa disciplina, é determinata forfettariamente, in relazione all'attività prevalentemente esercitata, sulla base delle percentuali sottoindicate, applicate all'imposta corrispondente alle operazioni imponibili:

a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 73 per cento;

b) imprese aventi per oggetto altre attività: 60 per cento;

c) esercenti arti e professioni: 84 per cento.

174. Il regime di cui ai commi da 171 a 173 cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 171.

175. I soggetti indicati nel comma 171 possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari dandone comunicazione entro il 31 gennaio ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633; l'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, che vale anche come opzione per la disciplina ordinaria ai fini delle imposte sul reddito, ha effetto fino a quando non é revocata e comunque per almeno un triennio.

176. I soggetti che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi delle disposizioni dei commi da 171 a 173 qualora attestino, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, di presumere la sussistenza nel corso dell'anno dei requisiti di cui al comma 171.

177. Il reddito di impresa o di lavoro autonomo é determinato forfettariamente e in relazione all'attività prevalentemente esercitata, sulla base delle percentuali di seguito indicate applicate al volume d'affari, aumentato dei corrispettivi e dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA, nonché di quelli non concorrenti alla formazione del volume d'affari se trattasi di esercenti imprese, percepiti nell'esercizio:

a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 75 per cento;

b) imprese aventi per oggetto altre attività: 61 per cento;

c) esercenti arti e professioni: 78 per cento.

178. I soggetti di cui ai commi da 171 a 176 possono liquidare l'imposta sul reddito delle persone fisiche in apposita sezione del modello di pagamento, redatto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi della lettera

e) del comma 172; il modello di pagamento é utilizzato anche ai fini del versamento del contributo al Servizio sanitario nazionale. Il presente comma é applicabile ai contribuenti che non possiedono altri redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare superiore ad un milione di lire e l'imposta é determinata applicando al reddito di cui al comma 177 le aliquote di cui all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, tenendo conto delle detrazioni di imposta e delle ritenute subite.

179. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le modalità ed i termini di presentazione del modello sostitutivo, di effettuazione delle liquidazioni periodiche e degli acconti delle imposte sul reddito e del contributo al Servizio sanitario nazionale, tenendo conto dell'unificazione dei dati e dei versamenti.

180. Qualora uno dei limiti previsti al comma 171 risulti superato in misura non superiore al 50 per cento rispetto a quelli indicati, si applica, in luogo delle sanzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 5 milioni; la sanzione non si applica se le difformità risultano prive di rilevanza.

181. Ai fini delle imposte sul reddito, per evitare salti o duplicazioni di imposta, nel passaggio dal regime forfettario di cui ai commi da 171 a 173 a quello ordinario e viceversa, i corrispettivi e i compensi che, in base alle regole del regime forfettario, hanno già concorso a formare il reddito imponibile non assumono rilevanza nella determinazione del reddito imponibile dei periodi successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa quelli che, ancorché di competenza del periodo soggetto alla disciplina forfettaria, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo, assumono rilevanza nei periodi successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime forfettario. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello forfettario di cui ai commi da 171 a 173.

 

Pagina 41/44 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional